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AIES Associazione dei istrutori elettrici della Svizzera 

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Statuti

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I. Nome, scopo e sede

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Art. 1

Sotto il nome - Associazione svizzera degli istruttori elettricisti AISE -,esiste una associazione ai sensi dell’art. 66 e seguenti del Codice civile svizzero con sede nel luogo di domicilio del presidente.

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Art. 2
L’associazione ha per scopo :

  1. Incoraggiare la formazione professionale  nel ramo delle installazioni elettriche.

  2. Formazione continua dei membri con seminari ed escursioni.

  3. Preparazione della documentazione di base per i corsi interaziendali.

  4. Favorire il contatto con le imprese, le associazioni,le scuole professionali e i servizi cantonali.

  5. Promozione della collaborazione con i diversi centri di formazione.

 

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II. Appartenenza all’associazione

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Art. 3
Possono diventare membri tutte le persone morali e fisiche, che sostengono lo scopo  dell’associazione e riconoscono gli statuti.

L’associazione contiene:

- Membri attivi

- Membri pensionati

- Membri onorari

- Membri passivi

 

Art. 4
È l’assemblea generale, su proposta del comitato, che nomina i membri d’onore, qualora questi ultimi si sono mostrati particolarmente meritevoli per l’associazione.

 

Art. 5
Diventa membro colui che é ammesso nell’associazione durante l’assemblea generale e che paga la quota di membro. Il nuovo membro, aderendo all’associazione, riconosce gli statuti.

 

Art. 6
I membri attivi hanno il diritto di voto e sono eleggibili.

 

Art. 7
I membri pensionati non pagano le quote e hanno solo un voto consultivo.

 

Art. 8
I membri onorari non pagano le quote, hanno il diritto di voto e il diritto elettorale.

 

Art. 9

I membri passivi sono persone naturali o giuridiche che sostengono l’associazione con una minima quota annuale, che viene definita dall’assemblea generale. A richiesta del cosiglio di direzione possono anche i membri passivi partecipare all’assemblea generale. Loro hanno solo un voto consultivo.

 

Art. 10

L’appartenenza all’associazione termina quando:

  1. Non si é pagata la quota annuale.

  2. L’esclusione per decisione dell’assemblea generale che è possibile senza invocare delle ragioni.

  3. Le dimissioni da parte di un membro.

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Art. 11

Tutti i membri pagano una quota annuale. La quota di membro è fissata ogni anno. I membri d’onore come pure i membri in pensione sono esenti dal pagamento della quota annuale.

 

Art. 12
L’associazione svizzera degli istruttori elettricisti AIES è un’associazione autonoma. In media una maggioranza di due terzi (2/3) di tutti i membri presenti ad un’assemblea generale con diritto di voto può affigliarsi  a delle società/organizzazioni cantonali e svizzere.

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III. Organizzazione

 

Art. 13
Gli organi dell’associazione sono i seguenti:

  1. L’assemblea generale (AG)

  2. Il comitato

  3. I revisori dei conti

  4. Le commissioni

 

Art. 14
L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione.

 

Art. 15
L’assemblea generale ordinaria si riunisce durante il terzo trimestre di ogni anno. È convocata dal comitato almeno con 14 giorni di anticipo.

 

Art. 16
In casi particolari il comitato può convocare un’assemblea generale straordinaria. La convocazione si fa sia su una decisione di comitato o su una richiesta scritta di almeno un quinto (1/5) dei membri con l’indicazione dell’ordine del giorno.

 

Art. 17
L’assemblea generale ha le seguenti competenze:

  1. Nomina del presidente e degli altri membri di comitato.

  2. Nomina dei revisori dei conti come ufficio di revisione.

  3. Accettazione del rapporto annuale dei conti dando scarico al comitato e all’ufficio di revisione.

  4. Fissare le quote annuali.

  5. prendere le decisioni sul budget.

  6. Revocare il presidente o altri membri di comitato.

  7. Scioglimento e liquidazione dell’associazione in applicazione degli  art. 27 e art. 28 del presente statuto.

  8. Per tutti gli altri casi non previsti  nello statuto, la decisione , su proposta del comitato spetta all’assemblea generale.

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Art. 18
Proposte e dimissioni di membri di competenza dell’assemblea generale devono essere inoltrate per iscritto due settimane prima dell’assemblea

 

Art. 19
Di principio le votazioni si fanno  a scrutinio aperto. Su richiesta di un quinto (1/5) dei membri presenti con diritto di voto si passera a scrutinio segreto. La maggioranza relativa é determinante per le votazioni e le elezioni. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente

 

Art. 20
Il comitato è l’organo dirigente dell’associazione e si compone di 4 o 5 membri. All’interno del comitato esistono le seguenti funzioni :

  • Presidente

  • Vice-Presidente

  • Segretario

  • Cassiere

  • E se possibile un risponsabile per corsi d’aggiornamento

 

Art. 21
L’assemblea generale elegge il comitato per un periodo di tre anni con possibilità di rielezione. Il presidente é eletto dall’assemblea generale. Il resto del comitato si completa sotto la direzione del presidente.

 

Art. 22
Il comitato ha un potere decisionale solo con una presenza maggioritaria. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti il voto del presidente , in sua assenza, del vicepresidente é determinante. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente questo ruolo é assunto da un membro di comitato designato quale presidente della  riunione.

 

Art. 23
Il comitato si occupa di tutti gli affari correnti dell’associazione nel quadro delle decisioni dell’assemblea generale e decide in modo definitivo di tutti gli affari che non sono di competenza degli altri organi.

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IV. Rappresentanza dell’associazione all’esterno

 

Art. 24
L’associazione é legalmente impegnata con la firma collettiva  del presidente o del vicepresidente con quella del segretario.

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V. Contabilità e controllo

 

Art. 25
Il comitato s’impegna a vigilare su una contabilità ordinata e alla chiusura dei conti per fine maggio. I revisori dei conti esaminano la contabilità e redigono un rapporto al comitato e all’assemblea generale.


 

VI. Finanze

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Art. 26
Le entrate dell’associazione sono:

  • Le quote annuali

  • Liberalità

  • Rendimento del patrimonio

  • Altre attività

 

Art. 27
Le quote annuali sono proposte dal comitato e approvate dall’assemblea generale.

 

Art. 28
Gli impegni dell’associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio dell’associazione. Tutta la responsabilità personale é esclusa ad eccezione l’art. 55, capoverso 3, del Codice civile svizzero.

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VII. Revisione degli statuti

 

Art. 29
Una revisione necessita l’accordo di due terzi (2/3) di tutti membri dell’assemblea generale aventi diritto di voto.

In caso di parità di voti, decide il presidente.

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VIII. Scioglimento e liquidazione

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Art. 30

Lo scioglimento dell’associazione richiede l’accordo di tre quarti (3/4) dei membri partecipanti all’assemblea generale aventi diritto di voto. Se per una ragione maggiore un membro con diritto di voto non può partecipare  a questa assemblea generale gli viene concessa una possibilità di voto per corrispondenza, relativo allo scioglimento dell’associazione.

 

Art. 31
In caso di scioglimento e liquidazione dell’associazione, la fortuna restante andrà ad un opera di interesse comune. La decisione relativa al beneficiario della fortuna restante é presa in occasione dell’ultima assemblea generale.

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IX. Disposizioni finali

 

Art. 32
Per quanto questi statuti non prevedono altre disposizioni sono applicate le disposizioni dell’art. 60 ss del codice civile svizzero. Il presente statuto é stato accettato dall’assemblea generale all’unanimità a MUND, in data 4 settembre 2004 con modifica richiesta all’art. 15 « 2 settimane sostituiscono 3 settimane ». Questi cambiamenti degli statuti sono stati presentati all’assemblea generale il 6 settembre 2008: l’art. 3 è stato completato e gli art. 7, 8, e 9 sono stati aggiunti. In più ci sono stati adattamenti agli art. 3, 6 e 29.

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Poliez-le Grand, il 25 maggio 2008

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Il presidente:                                              Il segretario:

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Jacques Piguet                                            Ruedi Lichtin

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